Di seguito viene riportato il documento ufficiale che disciplina la costituzione e l'attività dell'associazione.

 

STATUTO
Associazione di promozione sociale “Forme Vitali”
APS ai sensi della legge 383/2000 e della legge regionale n. 16 del 22 luglio 2005


Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione “Forme Vitali” che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, con sede legale in via Edelweiss, n.30, nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta.
Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
L'Associazione “Forme Vitali” è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera eventuali regolamenti in esecuzione dello Statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


Art. 2 - Finalità e ambito di attuazione
L'Associazione “Forme Vitali” non ha fini di lucro, è apolitica e si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale nonché culturale a favore di associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone. Nel rispetto di questi principi, l'Associazione persegue i seguenti scopi:
• promozione del benessere psicofisico della persona in contesti individuali e di gruppo;
• promozione sociale sul territorio finalizzato alla crescita del benessere collettivo;
• promuovere la collaborazione con professionisti, enti e servizi sul territorio che perseguono a loro volta finalità affini, collegate e collaterali;
• ampliare gli orizzonti professionali di educatori, insegnanti e operatori sociali per acquisire nuove metodologie di lavoro;
• promuovere luoghi di incontro nell'ottica di favorire una solidarietà comunitaria;
• ampliare la conoscenza e la pratica delle arti espressive e della cultura artistica e letteraria in genere;
Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività e iniziative:
• organizzare e promuovere incontri di terapie espressive, artiterapie e terapie non convenzionali e tutte le diverse terapie di recente scoperta che mirano alla promozione del benessere psicofisico della persona. Di seguito se ne elencano alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo: arteterapia, danza movimento terapia, musicoterapia, teatro terapia, ortoterapia, scrittura creativa e autobiografica;
• attività culturali e promozione di eventi: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, corsi per bambini, giovani ed adulti, mostre, meeting, tavoli di lavoro, ricerche, workshops, laboratori, manifestazioni, eventi tematici, gruppi di lettura.
• attività formative: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
• attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, giornali, libri, opuscoli, riviste, atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
• consulenze e sostegno educativo, psicoterapico e scolastico;
• istituzione di gruppi di ricerca, confronto e studio;
• promozione e attività di sensibilizzazione mediante i social network;
• attività di collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione sociale e culturale;
• stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
• attività varie in linea con i principi e gli scopi dell'Associazione.


Art. 3 - Ammissione e perdita di qualifica di socio
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e risultino in regola con il pagamento delle quote annuali associative.
Possono essere soci le organizzazioni private; esse partecipano all’Associazione nella persona di un loro rappresentante.
Per aderire all'associazione occorre versare la quota associativa annuale determinata e deliberata dal Consiglio Direttivo che, a sua volta la sottopone ad approvazione dell’Assemblea degli associati.
Le quote associative non sono trasmissibili. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatta salva la perdita della qualifica per espulsione, per recesso con effetto allo scadere dell'anno o per mancato versamento della quota associativa. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e viene comunicata attraverso lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a provarne l’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Contro il suddetto provvedimento il socio può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.
La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, a titolo di contributo associativo o donazione. Il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.


Art. 4 - Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno diritto di:
• essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
• intervenire in assemblea, votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione, ad esclusione dei soci minorenni e ogni altro argomento di suo interesse;
• controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
Tutti i soci hanno il dovere di:
• osservare e rispettare le norme dello Statuto e le decisioni adottate dagli organi sociali;
• versare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
• mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci.
Le prestazioni dei soci sono prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Possono essere rimborsate eventuali spese sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione, secondo opportuni parametri validi, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art. 5 - Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio direttivo;
• il Presidente.


Art. 6 - Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci per i quali sussista la qualifica al momento della convocazione.
L'assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ed in via straordinaria quando sia necessaria e richiesta dal Consiglio direttivo o su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione attraverso una delle seguenti modalità: posta ordinaria, posta elettronica, sms e deve contenere il giorno, l'ora, il luogo nonché l'ordine del giorno della riunione.
L’assemblea ordinaria:
• approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
• approva la relazione delle attività svolte e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
• elegge i componenti del Consiglio direttivo;
• ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
• delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria è convocata per:
• la discussione della proposta di modifica dello Statuto;
• lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione o un'eventuale trasformazione della stessa;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
Ferme le limitazioni previste per lo scioglimento dell'associazione, l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti o i contrari. Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.


Art. 7 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. È composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.
Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati e ciascuno di essi può candidarsi nel rispetto delle norme stabilite con apposito regolamento interno, purché esso sia fondato su principi di democraticità.
Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Al Consiglio Direttivo competono:
• le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
• le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali, in linea con le finalità istituzionali dell'Associazione;
• le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
• l'elezione al proprio interno del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
• la rendicontazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
• la relazione annuale sulla attività svolte e gli obiettivi raggiunti;
• la promozione di iniziative, progetti, raccolte fondi;
Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.


Art. 8 - Presidente e Vice-presidente
Il presidente e il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca decisa dall'Assemblea.
Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ad esso compete:
• presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
• sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dai soci;
• nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione;
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.


Art. 9 - Segretario
Al segretario competono i seguenti compiti:
• la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
• l’aggiornamento dell’elenco dei soci;
• la cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell’associazione.


Art. 10 - Tesoriere
Al tesoriere competono i seguenti compiti:
• la riscossione delle entrate economiche;
• l’effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
• la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
• la predisposizione del Rendiconto consuntivo;
• la predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.


Art. 11 - Patrimonio e proventi
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.


Art. 12 - Bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 10 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo o appena in corso, mentre il bilancio consuntivo è composto da un rendiconto finanziario composto dalle entrate e dalle uscite relative all’esercizio conclusosi.


Art. 13 - Scioglimento e devoluzione dei beni
L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.


Art. 14 - Norme Finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.


Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori dell'Atto Costitutivo